È necessario conoscere i propri diritti durante lo shopping online, in modo che l’entusiasmo per ogni acquisto su un sito web non si trasformi in frustrazione. Chip dà una risposta ai quesiti più importanti.
La compravendita è un istituto antico quanto il denaro, posto che il suo fine è realizzare, tra venditore e acquirente, lo scambio tra un bene e il suo prezzo. Quello che è mutato nel tempo è il modo di incontro tra domanda e offerta. Ad oggi, l’ultima frontiera del commercio, la compravendita su internet, è divenuta una realtà economica diffusa e in crescita esponenziale.
Del resto, lo shopping online è comodo, tendenzialmente più economico e il più delle volte sicuro. Navighi, confronti, scegli, paghi e aspetti, anche con una certa ansia, che il pacco ti sia recapitato a casa.
Ma che fare se, una volta aperta la confezione, la febbrile attesa si risolve in un’amara delusione? O se la spedizione proprio non arriva? Oppure se, più semplicemente, si è cambiata idea, e quel prodotto non piace o non serve più?
La storia: l’acquisto a distanza
Facciamo un passo indietro. Torniamo dal computer al televisore, alle televendite da emittente locale, che ancora oggi furoreggiano nell’etere, magari su un canale satellitare dedicato. Il target di questi loop ossessivi di spot è la classica massaia, irrimediabilmente ipnotizzata di fronte all’ultimo modello di frullatore da cucina. Ma guardiamoci dal fare della facile ironia, perché ogni brava casalinga, forte delle sue nozioni pubblicitarie, saprebbe confortare il figlio internauta sconsolato per il malriuscito acquisto online, ricordandogli che le vendite realizzate a distanza (come le televendite e, appunto, gli acquisti in Rete) sono soggette a un particolare diritto di recesso, ossia al diritto per il compratore di risolvere unilateralmente il contratto di compravendita, da esercitarsi entro dieci giorni dalla consegna del prodotto, con integrale rimborso del prezzo pagato e senza soffrire alcuna penale da parte del venditore.
In effetti, tutti i contratti di compravendita realizzati a distanza (in tv, su internet, per telefono), come quelli conclusi comunque al di fuori dei locali commerciali del venditore (a domicilio, per strada, negli alberghi, sui mezzi di trasporto), si caratterizzano per questa particolare forma di tutela dell’acquirente.
In sostanza, si riconosce che un prodotto esposto sullo scaffale di un negozio è apprezzabile dal compratore in modo compiuto e minuzioso (salvo difetti occulti), diversamente dal bene offerto con mezzi di telecomunicazione, sul quale si acquisisce una consapevolezza inevitabilmente inferiore. Conseguentemente è concesso all’acquirente a distanza un vero e proprio diritto al ripensamento, quasi a compensare la sua posizione di svantaggio contrattuale.
E-commerce: il diritto al ripensamento
La vendita di beni online è classificata come vendita a distanza. La disciplina di settore è sufficientemente dettagliata, frutto di successive modifiche e integrazioni, ed è attualmente dettata, in Italia, dal cosiddetto Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).
Come i suoi precedenti normativi, esso è frutto, per quanto attiene ai contratti a distanza, della direttiva 97/7/CE. Come il nostro Paese, anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea sono dotati di analoghe norme e ciò comporta il riconoscimento dei medesimi diritti a tutti i cittadini europei, a prescindere dallo Stato membro d’appartenenza del venditore.
Condizione per accedere a questa normativa di favore è la qualità di consumatore. Con questo vocabolo si identifica, a termini di legge, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Solo a chi possiede tale qualità sono riservate le garanzie delle norme in parola: detto in altro modo, le aziende e i professionisti, che in tale veste abbiano effettuato un acquisto, non potranno giovarsi del diritto di recesso.
In via generale si può affermare che il consumatore acquirente è considerato parte debole del contratto rispetto all’esercente che gli vende un bene o un servizio e, conseguentemente, è dotato di strumenti di tutela preferenziali, che si risolvono spesso in obblighi aggiuntivi in capo al venditore. Primo fra tutti l’obbligo di un’adeguata informativa.
L’adeguatezza delle informazioni, comunque da rilasciarsi in forma scritta non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce, è definita dagli artt. 52 e 53 del Codice. Per dirne una, il consumatore italiano che acquisti da venditore estero, può richiedere il rilascio delle informazioni nella propria lingua (analogamente è previsto dalle altre legislazioni degli Stati membri della UE per i propri cittadini).

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